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Versare la tassa sui rifiuti (TARI): dichiarazione per utenze domestiche

(urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1)
  • Servizio attivo
Procedimento di dichiarazione per utenze domestiche

A chi è rivolto

Il servizio è destinato a chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati) o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).

La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.

Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.

Descrizione

In Comune di Montesilvano …

In materia di TARI si applicano le seguenti riduzioni ed agevolazioni:

Riduzione

a) riduzione del 20% per abitazioni con unico occupante; 

b) riduzione del 25% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) riduzione del 25% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

d) riduzione del 25% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

e) riduzione del 20% per fabbricati rurali ad uso abitativo come risultanti dalla banca dati catastale. 

f) riduzione del 15% della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche residenti nel comune che effettuano il compostaggio domestico. 

 

Agevolazione per l'anno d'imposta 2024

a) esenzione, limitatamente alle abitazioni principali e relative pertinenze occupate da persone (soggetti passivi della tassa o familiari conviventi) invalide al 100% che usufruiscono del servizio di accompagnamento al momento della presentazione della domanda ex legge 104/1192, attestato dagli enti a ciò preposti, a condizione che il reddito ISEE familiare non sia superiore ad € 10.000,00: in caso di presenza, nel nucleo familiare di almeno due invalidi come precedentemente descritto, il limite del valore ISEE familiare viene fissato in € 20.000,00; compatibilmente con il budget complessivo fissato in € 50.000,00;

b) esenzione, limitatamente agli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, ove per “aperti al culto” debba intendersi il luogo in cui, di norma, si effettuano le celebrazioni liturgiche;

c) riduzione tariffaria nella misura del 50% per soggetti passivi anziani, unici occupanti dell’immobile, con età uguale o superiore a 65 anni (al 1° gennaio dell’anno di imposizione), a condizione che il valore ISEE familiare non sia superiore ad € 5.000,00; il limite precedente, alle medesime condizioni, viene ridotto ad € 4.000,00 in caso di unico occupante; compatibilmente con il budget complessivo fissato in € f) esenzione totale dalla tariffe € 25.000,00;

d) riduzione tariffaria, per i primi due anni di matrimonio, nella misura del 30%, per il nucleo familiare composto da giovani coppie, con età uguale o inferiore a 35 anni, unici occupanti a qualunque titolo lecito di un’abitazione e che non siano proprietari e che non dispongano di altri immobili su tutto il territorio nazionale a condizione che il valore ISEE familiare non superi il limite di € 7.000,00; è richiesta, altresì, la presentazione di un certificato di matrimonio, nel caso in cui l’evento non sia stato contratto nel territorio del comune di Montesilvano; compatibilmente con il budget fissato in € 5.000,00;

e) esenzione totale dalla tariffa per il primo anno di attività, o frazione, di coloro che richiedono la P. I.V.A. per intraprendere una nuova attività d’impresa; la riduzione non spetta a coloro che cessano l’attività e ne intraprendono un’altra con lo stesso codice di attività entro sei mesi dalla cessazione, e alle attività che costituiscono una mera prosecuzione dell’attività precedente, anche nel caso in cui si tratti di soggetti diversi. Quest’ultima fattispecie si verifica quando l’attività non presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale ma che viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità (conferimento dell’unica azienda in società, donazione di azienda padre-figlio, successione d’azienda, cessione d’azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione d’azienda, scioglimento di una società di persone con la prosecuzione dell’attività da parte di un socio). Costituisce, inoltre, sostanziale continuità di attività, ancorché, svolta da altro soggetto, quella iniziata con denuncia SCIA, presso locali già precedentemente adibiti, nei trenta giorni precedenti, alla stessa tipologia di attività produttiva; con esclusione di sale giochi, agenzie di scommesse, locali con gioco d’azzardo, video lotterie e slot-machine; compatibilmente con il budget fissato in € 10.000,00;

f) esenzione totale dalla tariffa, per i primi due anni di attività, per coloro che intraprendano una nuova apertura di attività d’impresa nelle aree della città che l’amministrazione comunale intenderà eventualmente disciplinare come “zone franche” compatibilmente con il budget complessivo fissato in € 10.000,00.

Per informazioni sulle tariffe consulta la Delibera tariffe tari 2024.

Documenti utili: Tariffe tari domestiche 2024; Tariffe tari non domestiche 2024.

Per ulteriori informazioni consulta il Regolamento.

Per conoscere la tua posizione tributaria consulta la sezione "I miei tributi" dell'area personale.

Approfondimenti

Il servizio è destinato a chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):

  • locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
  • aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).

Sono invece escluse:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
  • le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1117, Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.

Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.

L'unità di misura su cui applicare la tariffa è la superficie calpestabile, cioè i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature. Per le utenze domestiche la tariffa viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’alloggio e al numero di occupanti.

Le tariffe si determina secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 e sono suddivise in due grandi categorie: 

  • utenze domestiche (superfici adibite a civile abitazione e pertinenze)
  • utenze non domestiche (attività commerciali e artigianali, industriali, professionali).

A sua volta ogni categoria è assoggettata alla tassazione in virtù di una tariffa, suddivisa in due parti: 

  • la quota fissa (che finanzia la parte di costi fissi del servizio di igiene urbana), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla metratura dell’immobile (per le utenze domestiche) ed alla tipologia di attività per unità di superficie (per le utenze non domestiche)
  • la quota variabile (che finanzia la parte dei costi variabili del servizio di igiene urbana come le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla produzione media presuntiva (per le utenze non domestiche) ed alla quota prevista sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) (Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, all. 1).

Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.

Per calcolare la TARI per una utenza domestica si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria, e poi si aggiunge la parte variabile, stabilita in base al numero dei componenti del nucleo familiare e presenti nell'immobile oggetto del tributo.

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dal versamento della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 238, com. 10).

La scelta delle utenze non domestiche deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Con la dichiarazione il contribuente mette a conoscenza il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La TARI infatti non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche, ai fini dell'applicazione della tassa occorre presentare apposita dichiarazione indicando:

  • l'inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza
  • la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni
  • il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione deve essere presentata:

  • per le utenze domestiche, nel caso di residenti da uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare e nel caso di non residenti da uno dei detentori/possessori a qualsiasi titolo
  • per le utenze non domestiche, dal legale rappresentante della ditta o società che occupa i locali
  • per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU, TIA e TARES già presentate e registrate in banca dati, salvo intervenute variazioni. Se non intervengono cambiamenti la dichiarazione vale anche per gli anni successivi.

Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.

Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione di occupazione unità immobiliare ai fini TARI (Tassa Rifiuti) per utenze domestiche
Copia del documento d'identità
Documentazione attestante il titolo di erede o tutore legale dell'intestatario del tributo
Documentazione attestante il titolo di possesso
Documentazione necessaria a dimostrare il diritto alle riduzioni o esenzioni
Planimetria catastale dei locali e delle aree

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Imposte
  • Gestione rifiuti
Categorie:
  • Tributi, finanze e contravvenzioni
Ultimo aggiornamento: 19/11/2024 10:40.56

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